Riportiamo l’Istruzione della Congregazione dei Sacramenti Immensae caritatis (29 gennaio 1973) che istituisce la figura del ministro straordinario della comunione. Tale documento è basilare per comprendere le ragioni teologiche ed ecclesiali di questa figura e le circostanze reali in cui un battezzato, uomo o donna, può esercitare questo compito nella Chiesa.
Si ricorda che per ricevere il mandato di ministro straordinario della comunione occorre rispettare la seguente procedura.
1. Il parroco valuti l’idoneità della persona in ordine alla fede, alla preghiera intensa e costante e alla partecipazione alla vita sacramentale, alla testimonianza di vita e alla stima da parte dei fedeli della parrocchia o della zona pastorale.
2. Il candidato partecipi a un percorso (concordato con l’Ufficio Liturgico Diocesano) di formazione biblica, teologica e liturgica affinché possa conoscere i fondamenti del ministero alla luce della Parola di Dio, del magistero ecclesiale e della prassi liturgica.
3. Il parroco inoltri all’ Ufficio Liturgico Diocesano la domanda relativa al candidato corredata dai dati anagrafici; l’Ufficio provvederà a rilasciare il tesserino personale per il ministro in base alle garanzie fornite dal parroco. Si ricorda che il mandato è ad triennium e che il ministero è strettamente legato alla parrocchia o alla zona pastorale e alle direttive del parroco nell’ambito della pastorale ordinaria.